DECRETO 26 maggio 1998
Pubblicato sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N°136 del 13.06.1998"
MINISTERO DELE COMUNICAZIONI
DECRETO 26 maggio 1998
Disposizioni sui servizi audiotex.
Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale è stata recepita la direttiva 90/388/CE;
Visto il decreto 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha dettato il regolamento di attuazione al predetto decreto legislativo n.103/1995;
Visto il decreto 5 settembre 1995 che ha determinato i contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 21 ottobre 1995;
Visto il decreto 6 novembre 1995 che ha determinato le tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ed in particolare l'art.1, commi 25, 26 e 27;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l' istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione dell' art.1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;
Viste le disposizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni impartite con provvedimento del 28 febbraio 1996;
Considerato che la direttiva 98/10/CE, recentemente pubblicata , nel prevedere che l’abbonato possa richiedere il servizio di blocco selettivo delle chiamate presuppone necessariamente l’affermazione del principio dell’impossibilità di limitare il diritto dei fornitori di servizio liberalizzati di avvalersi della rete telefonica pubblica per la propria offerta;
Considerata, inoltre, l’ampia diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di alcuni servizi originariamente non inclusi nella tabella A allegata al provvedimento ministeriale del 28 febbraio1996;
Si dispone di quanto segue:
Art. 1
La tabella A parte a2 , allegata al provvedimento a firma Ministro del 28 febbraio 1996 è integrata dalle seguenti voci:
- Servizi di astrologia
- Servizi di cartomanzia
- Servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie nazionali.
I gestori dei centri servizi ed i fornitori di informazioni che intendono svolgere i precedenti servizi sono tenuti ad integrare la dichiarazione di cui al punto B) del provvedimento del 28 febbraio 1996 precisando che il servizio stesso non contrasta con i divieti di cui all articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica , 4 settembre 1995, n. 420 , all articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 ed altresì con quelli in materia di sicurezza pubblica, tutela dei minori ed ingannevolezza previsti dal decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 luglio 1995, n. 385.
I medesimi soggetti sono tenuti inoltre ad indicare nella dichiarazione le concrete e specifiche modalità operative e procedure d’esercizio che saranno adottate per evitare che il contenuto di tali servizio sia ingannevole, possa creare timori o speranze palesemente ingiustificate o possa pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente vulnerabili.
Roma, 26 maggio 1998
Il Ministro A.Maccanico