Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l’utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") possono contenere la prima cifra "0". Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party number", "calling party number" e "connected number") contengono sempre la prima cifra "0". Dal 1 marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come previsto dal comma 1. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1. Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1" quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001. Articolo 3 (Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione) Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell’assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall’Autorità comportano la corresponsione da parte dell’assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti. Articolo 4 (Procedure generali per l’assegnazione delle risorse di numerazione) La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale. Il richiedente in sede di domanda per l’assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni: nome e indirizzo del richiedente; riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; utilizzo previsto delle risorse di numerazione; area locale ove applicabile; eventuali codici o blocchi preferiti; numero di blocchi o codici richiesti; data di attivazione.
I termini temporali per l’assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell’operatore richiedente. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione. In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili. L’assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato A: disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile; assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore; assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile; revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza riservato - risorsa non utilizzabile
L’Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. Le risorse di numerazione vengono revocate dall’Autorità nel caso di comunicazione da parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall’Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo. L’Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell’assegnazione delle risorse non utilizzate. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente. L’Autorità mantiene l’elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori. L’utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all’Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione. Articolo 5 (Numerazione per servizi geografici) Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l’assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico". Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999. Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo l’indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre. In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati. Nella tabella B.1, dell’allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri. L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare l’assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto informatico stabilito dall’Autorità. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi. Articolo 6 (Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali) Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito: 3XY UUUUUU(U) X,Y=0¸ 9 Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell’allegato B al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3; Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell’operatore in seconda cifra "X". Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre. Per chiamate entranti in Italia dall’estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre. L’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi. Articolo 7 (Carrier selection nella modalità easy access) La carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dalla delibera dell’Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati. Si parla di easy access quando la selezione dell’operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale. Operando in modalità easy access, l’utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell’operatore prescelto (codice di carrier selection). Il numero massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito: 10XY(Z) in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l’operatore a cui il codice è stato attribuito. Codici a 4 cifre 10XY con X, Y = 2 ¸ 8 per un totale di 49 combinazioni disponibili Codici a 5 cifre 10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ¸ 9 e Z = 0 ¸ 9 per un totale di 240 combinazioni disponibili Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ¸ 9 per X = 2 ¸ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ¸ 9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici a lunghezza maggiore. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest’ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l’utilizzo provvisorio. L’assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione. L’assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. L’utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici mesi. Articolo 8 (Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di carrier selection) L’accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all’art.1, connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l’utilizzo del codice di selezione dell’operatore, definito all’art.7, assegnato all’operatore medesimo. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z): 4U…U con U = 0÷9 la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso. Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall’operatore. L’uso del codice per l’accesso da remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di carrier selection è subordinato all'avvenuta comunicazione all’Autorità. Articolo 9 (Carrier selection nella modalità equal access) La prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall’operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di Easy Access. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale. Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari per l’offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa. Articolo 10 (Codici per servizi di assistenza clienti "customer care") Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l’eventuale accesso anche da reti di altri operatori. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito: codici brevi a 3 cifre 119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195 codici a 4, 5, 6 e 7 cifre 1331, 1400, 192X, 194X con X=2¸ 9 1920XY, 1921XY con X,Y=0¸ 9 16488, 1723535 Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici a lunghezza maggiore. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell’autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza. L’Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze espresse. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l’utilizzo provvisorio. Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata massima di dodici mesi. Articolo 11 (Codici per servizi di emergenza) I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all’utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l’accesso. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:
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